Art. 34

In vigore dal 23 lug 1866
Le disposizioni della Legge 10 agosto 1862, n° 743, continueranno ad essere eseguite nelle Provincie Siciliane. Le relative operazioni di censuazione saranno proseguite nell'interesse, ed in confronto del Demanio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-34

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Art. 34 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo