Art. 35

In vigore dal 23 lug 1866
A ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle Corporazioni religiose soppresse dalla presente e dalle Leggi precedenti nel Comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa. I Comuni saranno obbligati, sotto pena di decadenza in favore del fondo per il culto, ad impiegare il quarto anzidetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione. Questo quarto sarà dato ai Comuni a misura che, estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il fondo del culto avesse contratto ai termini dell', si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi. Ai Comuni di Sicilia sarà dato questo quarto dal primo gennaio 1867 coll'obbligo però di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risulterà per la cessazione delle pensioni. Le altre tre parti dell'avanzo che si andrà verificando nelle rendite del fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni, e dopo pagato il debito che fosse stato contratto ai termini dell', saranno devolute allo Stato. Dalla concessione del quarto saranno eccettuate le rendite delle Case religiose contemplate nell', i di cui edifizi devono essere conservati a spese del fondo per il culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-35

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