Art. 33

In vigore dal 18 ago 1869
Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e letterari. La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.

Note all'articolo

  • La L. 21 luglio 1869, n. 5195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' abrogata per la Badia di San Martino della Scala, presso Palermo, la disposizione contenuta nell'articolo 33 della Legge 7 luglio 1866, n. 3036". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini risultanti dalla Legge suddetta decorreranno, in quanto alla Badia di San Martino della Scala, dalla promulgazione della presente".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 33 Per la soppressione delle Corporazioni religiose. — Testo vigente | Portale Normativo