Art. 38
In vigore dal 23 lug 1866
Sono mantenuti nelle Antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n° 705, nell'Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, n° 168, e nelle Provincie Napolitane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente Legge.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addì 7 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA
Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1866
Reg.° 36 Atti del Governo a c. 156. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Borgatti.
Scialoja.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-38