Art. 37
In vigore dal 23 lug 1866
La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa Legge.
Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle Leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli della Legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500.
L'anno di favore indicato nell' di detta Legge decorrerà dalla pubblicazione della presente.
Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio.
Finché dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-37