Art. 37

In vigore dal 23 lug 1866
La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa Legge. Gl'impiegati addetti alla medesima conserveranno i diritti loro attribuiti dalle Leggi d'istituzione della Cassa ecclesiastica e godranno, a carico del fondo per il culto, delle disposizioni transitorie contenute negli della Legge sulle disponibilità ed aspettative dell'11 ottobre 1863, n° 1500. L'anno di favore indicato nell' di detta Legge decorrerà dalla pubblicazione della presente. Saranno però tenuti detti impiegati a prestare servizio presso gli uffizi, ai quali fossero applicati dal Governo, sotto pena della perdita della qualità di impiegati e dello stipendio. Finché dura la loro applicazione a qualche uffizio percepiranno il loro stipendio attuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1866-07-07;3036#art-37

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