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Per la soppressione delle Corporazioni religiose.
REGIO DECRETO · n. 3036
Per la soppressione delle Corporazioni religiose.
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38 articoli
Art. 1
EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II P
Art. 2
I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatorii e Ritir
Art. 3
Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Sta
Art. 4
I religiosi degli Ordini possidenti che all'epoca dell'attuazione di questa Legge giustifi
Art. 5
Alle monache contemplate nell'articolo 3, le quali all'epoca della loro professione religi
Art. 6
Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazi
Art. 7
Le pensioni, di cui all'articolo 5, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei ch
Art. 8
Qualora i membri delle corporazioni soppresse conseguano qualche ufficio che porti aggravi
Art. 9
Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in
Art. 10
Le pensioni concesse da questa e dalle precedenti Leggi di soppressione non potranno esser
Art. 11
Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli, tutti i beni di qualunque specie appar
Art. 12
La presa di possesso sarà eseguita secondo le norme da stabilirsi in un regolamento approv
Art. 13
I superiori ed amministratori delle Case religiose e delle Corporazioni e Congregazioni re
Art. 14
Indipendentemente dalle denunzie indicate nel precedente articolo, gli agenti incaricati d
Art. 15
Gli incaricati della presa di possesso sono riguardati come Agenti di una pubblica Amminis
Art. 16
Sorgendo contestazioni sulla applicazione della legge presente o delle leggi precedenti a
Art. 17
Non saranno mantenuti gli affitti dei beni immobili devoluti al Demanio giusta l'articolo
Art. 18
Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione: 1° Gli edifizi ad uso di
Art. 19
Ai Comuni, nei quali esistono le Case religiose soppresse, saranno devoluti tutti o quella
Art. 20
I fabbricati dei conventi soppressi da questa e dalle precedenti Leggi, quando sieno sgomb
Art. 21
Saranno definitivamente acquistati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni gli edifizi mon
Art. 22
La rendita inscritta sul Gran Libro in corrispondenza ai beni delle Corporazioni soppresse
Art. 23
I diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti Leggi d
Art. 24
I libri e manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi, i monumenti, gli oggetti d'ar
Art. 25
Il fondo per il culto è costituito dalle rendite e dai beni, che gli sono attribuiti da qu
Art. 26
Il fondo anzidetto sarà amministrato, sotto la dipendenza del Ministro di grazia e giustiz
Art. 27
L'amministrazione del fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso, e provv
Art. 28
Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura d
Art. 29
Non saranno riconosciuti i debiti, gli oneri e qualsiasi altra passività, se non siano sta
Art. 30
Pel pagamento dei debiti, degli oneri e di qualsiasi altra passività degli enti e corpi mo
Art. 31
Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e sopra i beni od assegnam
Art. 32
I beni immobili che gli enti morali riconosciuti dalla presente Legge potranno acquistare,
Art. 33
Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifizi colle loro adiacenze, bibliot
Art. 34
Le disposizioni della Legge 10 agosto 1862, n° 743, continueranno ad essere eseguite nelle
Art. 35
A ciascun Comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni del
Art. 36
Rimangono estinti i crediti appartenenti alle Corporazioni religiose soppresse, che venner
Art. 37
La Cassa ecclesiastica verrà soppressa alla pubblicazione di questa Legge. Gl'impiegati ad
Art. 38
Sono mantenuti nelle Antiche Provincie la Legge 29 maggio 1855, n° 878, nelle Marche il De