LEGGE·n. 146·18 novembre 2019
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
Vigente dal 30 giugno 2021 84 articoli 2 vigenze storicizzate
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compilazione trattatoTrattato
Art. 1Obbligo di estradareArt. 2Reati che danno luogo all'estradizioneArt. 3Motivi di rifiuto obbligatoriArt. 4Motivi di rifiuto facoltativiArt. 5Estradizione del cittadinoArt. 6Presentazione della domanda di estradizione e Autorità centraliArt. 7Domanda di estradizione e documenti necessariArt. 8Informazioni supplementariArt. 9DecisioneArt. 10Art. 11Riestradizione ad uno Stato terzoArt. 12Arresto provvisorioArt. 13Domande di estradizione avanzate da più StatiArt. 14Consegna della personaArt. 15Consegna differita e consegna temporaneaArt. 16Procedura semplificata di estradizioneArt. 17Consegna di beni e di risorse finanziarieArt. 18TransitoArt. 19SpeseArt. 20Informazioni successiveArt. 21Obblighi derivanti da convenzioni/trattati internazionaliArt. 22RiservatezzaArt. 23Soluzione delle controversieArt. 24Entrata in vigore, ratifica e modificaArt. 25Cessazionecompilazione accordo-di-mutua-assistenzaAccordo di mutua assistenza
Art. 1DefinizioniArt. 2Ambito di applicazioneArt. 3Doppia incriminabilitàArt. 4Autorità CentraliArt. 5Contenuto della domandaArt. 6Esecuzione delle domandeArt. 7Rifiuto o rinvio dell'assistenzaArt. 8Ricerca di personeArt. 9Citazioni e notificazione di documentiArt. 10Assunzione di prove nello Stato richiestoArt. 11Assunzione di prove nello Stato richiedenteArt. 12Garanzie e principio di specialitàArt. 13Trasferimento temporaneo di detenutiArt. 14Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penaleArt. 15Audizione in videoconferenzaArt. 16Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di coseArt. 17Perquisizioni, sequestri e confischeArt. 18Identificazione di informazioni bancarie e finanziarieArt. 19Compatibilità con altri strumenti di cooperazione o assistenzaArt. 20Scambio di informazioni sui procedimenti penaliArt. 21Scambio di informazioni sulle normativeArt. 22Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penaleArt. 23Dispensa dall'onere di certificazione e validità dei documenti e degli attiArt. 24RiservatezzaArt. 25Costi e speseArt. 26LinguaArt. 27Limiti di utilizzoArt. 28Soluzione delle controversieArt. 29Entrata in vigoreArt. 30ModificaArt. 31Cessazionecompilazione accordo-trasferimento-persone-condannateAccordo trasferimento persone condannate
Art. 1DefinizioniArt. 2Principi GeneraliArt. 3Autorità CentraliArt. 4Condizioni per il trasferimentoArt. 5Obbligo di fornire informazioniArt. 6Richiesta di trasferimentoArt. 7Scambio di informazioni e documenti a sostegnoArt. 8Lingua e legalizzazioneArt. 9Consenso e verificaArt. 10DecisioneArt. 11Consegna della persona condannataArt. 12Esecuzione della condannaArt. 13Revisione della sentenzaArt. 14Grazia, amnistia, indultoArt. 15Cessazione dell'esecuzioneArt. 16Informazioni concernenti l'esecuzioneArt. 17TransitoArt. 18SpeseArt. 19Rapporti con altri Accordi InternazionaliArt. 20Applicazione territoriale e temporaleArt. 21Soluzione delle controversieArt. 22Entrata in vigoreArt. 23ModificaArt. 24Cessazione