Accordo di mutua assistenza
Art. 3
Doppia incriminabilità
In vigore dal 18 dic 2019
Doppia incriminabilità
1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per cui è domandata non costituisce reato nello Stato richiesto.
2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solamente se il fatto per cui è domandata è considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.
Storico versioni
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