Accordo di mutua assistenza

Art. 3

Doppia incriminabilità

In vigore dal 18 dic 2019
Doppia incriminabilità 1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per cui è domandata non costituisce reato nello Stato richiesto. 2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solamente se il fatto per cui è domandata è considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-3

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Doppia incriminabilità (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo