Art. 3 · Doppia incriminabilità
Accordo di mutua assistenza

Art. 3

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Doppia incriminabilità

In vigore dal 18 dic 2019
Doppia incriminabilità 1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per cui è domandata non costituisce reato nello Stato richiesto. 2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attività che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza è prestata solamente se il fatto per cui è domandata è considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.
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