Accordo di mutua assistenza

Art. 6

Esecuzione delle domande

In vigore dal 18 dic 2019
Esecuzione delle domande 1. Lo Stato richiesto dà pronta esecuzione alla domanda in conformità alle proprie leggi e procedure. 2. Lo Stato richiesto rispetta le formalità e le procedure espressamente indicati dallo Stato richiedente salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo e altresì a condizione che tali modalità e procedure non siano contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto. 3. Lo Stato richiesto può, purchè ciò non sia contrario al suo ordinamento giuridico, autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad esser presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della domanda di assistenza. 4. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione della domanda. Quando l'assistenza domandata non può essere fornita, lo Stato richiesto ne comunica immediatamente i motivi allo Stato richiedente. 5. Quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria, invoca immunità, privilegi, diritti o incapacità in conformità alle leggi ed alle procedure dello Stato richiesto, la questione è decisa dall'Autorità competente dello Stato richiesto e comunicata allo Stato richiedente. Se la persona invoca immunità, privilegi o incapacità in conformità alle leggi dello Stato richiedente, ciò è comunicato attraverso le Autorità centrali affinché l'Autorità competente dello Stato richiedente possa decidere in merito.
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