Accordo di mutua assistenza

Art. 11

Assunzione di prove nello Stato richiedente

In vigore dal 18 dic 2019
Assunzione di prove nello Stato richiedente 1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, cita una persona a comparire davanti all'Autorità competente nel territorio dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza o rendere altre dichiarazioni, o per essere sentita in qualità di perito o per lo svolgimento di altre attività processuali. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente riguardo la disponibilità della persona in oggetto. 2. Lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto la domanda di citazione a comparire davanti ad un'Autorità del territorio dello Stato richiedente almeno novanta giorni prima della data fissata per la comparizione, salvo che lo Stato richiedente abbia accettato un termine inferiore in casi urgenti. 3. Lo Stato richiedente indica nella domanda l'ammontare di eventuali indennità e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata, a norma dell', paragrafo 2, lettera h).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Assunzione di prove nello Stato richiedente (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo