Trattato

Art. 11

Riestradizione ad uno Stato terzo

In vigore dal 18 dic 2019
Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell', la Parte richiedente non può consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo