Trattato
Art. 11
Riestradizione ad uno Stato terzo
In vigore dal 18 dic 2019
Riestradizione ad uno Stato terzo
Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell', la Parte richiedente non può consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le è stata consegnata e che è domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-11