Trattato

Art. 13

Domande di estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 18 dic 2019
Domande di estradizione avanzate da più Stati 1. Se la Parte richiesta riceve da due o più Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione. 2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare: a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità dei reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle rispettive domande; d) la nazionalità della persona richiesta; e) il luogo abituale di residenza della persona; f) se le richieste sono state presentate in virtù di un trattato di estradizione; g) gli interessi dei rispettivi Stati; e h) la nazionalità della vittima del reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo