Trattato

Art. 8

Informazioni supplementari

In vigore dal 18 dic 2019
Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte può domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-8

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Informazioni supplementari (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo