Trattato

Art. 7

Domanda di estradizione e documenti necessari

In vigore dal 18 dic 2019
Domanda di estradizione e documenti necessari 1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorità richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalità, la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonché, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione è domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta; e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione è stato commesso fuori dal territorio di tale Parte. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorità competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.
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Domanda di estradizione e documenti necessari (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo