Trattato

Art. 5

Estradizione del cittadino

In vigore dal 18 dic 2019
Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorità centrali di cui al successivo , le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-5

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Estradizione del cittadino (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo