Trattato
Art. 5
Estradizione del cittadino
In vigore dal 18 dic 2019
Estradizione del cittadino
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorità centrali di cui al successivo , le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Storico versioni
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