Trattato
Art. 1
Obbligo di estradare
In vigore dal 18 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti",
Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale di tutti gli Stati;
Desiderando rendere più efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalità concludendo un trattato di estradizione;
Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte;
hanno convenuto quanto segue:
Obbligo di estradare
Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-1