Art. 1 · Obbligo di estradare
Trattato

Art. 1

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Obbligo di estradare

In vigore dal 18 dic 2019
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti", Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale di tutti gli Stati; Desiderando rendere più efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalità concludendo un trattato di estradizione; Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte; hanno convenuto quanto segue: Obbligo di estradare Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.
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