Trattato

Art. 3

Motivi di rifiuto obbligatori

In vigore dal 18 dic 2019
Motivi di rifiuto obbligatori L'estradizione non è concessa: a) se il reato per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un reato correlato a tale tipologia di reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o il tentato omicidio; 2) ogni altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona; 3) i reati di terrorismo e i reati non considerati reati politici ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se il reato per il quale l'estradizione è domandata potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta; d) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o altre azioni o omissioni che violano i suoi diritti fondamentali come indicati all' del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il fatto che il procedimento si sia svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione, a condizione che la Parte richiedente fornisca la prova che all'imputato è stata data la possibilità di essere presente al procedimento ma non ha usufruito di questa opportunità; e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte richiesta; f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, è intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; g) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge della Parte richiesta; h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta; i) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-3

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