Art. 13 · Domande di estradizione avanzate da più Stati
Trattato

Art. 13

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Domande di estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 18 dic 2019
Domande di estradizione avanzate da più Stati 1. Se la Parte richiesta riceve da due o più Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione. 2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare: a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità dei reati; b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato; c) le date delle rispettive domande; d) la nazionalità della persona richiesta; e) il luogo abituale di residenza della persona; f) se le richieste sono state presentate in virtù di un trattato di estradizione; g) gli interessi dei rispettivi Stati; e h) la nazionalità della vittima del reato.
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