Trattato
Art. 13
13 / 80Domande di estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 18 dic 2019
Domande di estradizione avanzate da più Stati
1. Se la Parte richiesta riceve da due o più Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione.
2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravità dei reati;
b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
c) le date delle rispettive domande;
d) la nazionalità della persona richiesta;
e) il luogo abituale di residenza della persona;
f) se le richieste sono state presentate in virtù di un trattato di estradizione;
g) gli interessi dei rispettivi Stati; e
h) la nazionalità della vittima del reato.
Storico versioni
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