Accordo di mutua assistenza

Art. 9

Citazioni e notificazione di documenti

In vigore dal 18 dic 2019
Citazioni e notificazione di documenti 1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti inviati dallo Stato richiedente in conformità alle proprie leggi. 2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione di notificazione su cui compare la firma o il timbro dell'autorità che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e modalità della consegna, nonché la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notificazione non è effettuata, lo Stato richiesto ne informa prontamente lo Stato richiedente e ne comunica le ragioni. 3. Le domande di notificazione di citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i termini indicati nell', paragrafo 2. 4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione dei documenti in conformità alle proprie leggi. I documenti da notificare devono essere redatti nelle lingue inglese e italiana. Quando i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto o non sono accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al destinatario se questo è disposto ad accettarli. 5. La domanda di notificazione contiene l'indirizzo abituale del destinatario e la natura del documento da notificargli. Se l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione è incompleto o sconosciuto, l'Autorità centrale, in conformità alle proprie leggi, adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo. 6. La citazione e i documenti notificati non devono essere accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie in caso di mancata comparizione.
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