Accordo di mutua assistenza

Art. 14

Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale

In vigore dal 18 dic 2019
Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale Al fine di assicurare il buon esito delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste dalle proprie leggi per la protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale con riferimento ai reati ed all'assistenza richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-14

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Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo