Art. 14 · Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale
Accordo di mutua assistenza

Art. 14

39 / 80

Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale

In vigore dal 18 dic 2019
Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale Al fine di assicurare il buon esito delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste dalle proprie leggi per la protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale con riferimento ai reati ed all'assistenza richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-14