Accordo di mutua assistenza
Art. 15
Audizione in videoconferenza
In vigore dal 18 dic 2019
Audizione in videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere sentita come testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato richiedente, tale Stato può chiedere che tale audizione si svolga mediante videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se la persona è impossibilitata a comparire volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione mediante videoconferenza può essere richiesta anche per interrogare l'indagato o l'imputato e per farlo partecipare all'udienza, se ciò non è contrario all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente con il proprio assistito.
3. L'audizione mediante videoconferenza può essere effettuata se la persona che deve essere sentita o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
4. Lo Stato richiesto autorizza l'audizione mediante videoconferenza, purchè abbia i mezzi tecnici per attuarla.
5. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre a quanto previsto all', i motivi per cui la persona non detenuta che deve essere sentita o interrogata deve essere fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresì l'Autorità competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni.
6. L'Autorità competente dello Stato richiesto cita a comparire le persone interessate in conformità alle proprie leggi.
7. Quando l'audizione si svolge mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza di un interprete. L'Autorità competente dello Stato richiesto effettua l'identificazione della persona che compare e assicura che tale attività sia svolta in conformità alle proprie leggi. Quando l'Autorità competente dello Stato richiesto ritiene che, durante l'assunzione delle prove, non siano rispettati i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività sia svolta in conformità a detti principi;
b) le Autorità competenti di entrambi gli Stati, se necessario, convengono in merito alle misure di protezione da adottare nei confronti delle persone citate;
c) su domanda dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto, se necessario, fornisce a tale persona l'assistenza di un interprete;
d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente.
8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che precede, l'Autorità competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione redige un verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle persone che hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche con cui si è svolta l'assunzione delle prove. L'originale del verbale è prontamente trasmesso da parte dell'Autorità competente dello Stato richiesto all'Autorità competente dello Stato richiedente, attraverso le loro rispettive Autorità centrali.
9. Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte.
10. Lo Stato richiesto può consentire l'uso della videoconferenza in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e 2 precedenti, al fine di effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti tra le persone coinvolte nel procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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