Accordo di mutua assistenza
Art. 17
Perquisizioni, sequestri e confische
In vigore dal 18 dic 2019
Perquisizioni, sequestri e confische
1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue le verifiche o indagini domandate al fine di accertare se siano presenti nel suo territorio proventi di reato o cose collegate al reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel formulare la domanda, lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto gli elementi che lo inducono a ritenere che proventi di reato o cose collegate al reato possano essere presenti nel territorio di quest'ultimo.
2. Quando i proventi di reato o le cose collegate al reato sono individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro e la confisca di tali proventi di reato o cose collegate al reato, in conformità all' del presente Accordo.
3. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce allo Stato richiedente, interamente o in parte, i proventi di reato e le cose collegate al reato, nonché le somme ottenute dalla vendita di questi ultimi, secondo le condizioni convenute dagli Stati tra loro.
4. Se l'Autorità centrale di una Parte viene a sapere di proventi o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e che possono essere confiscati o comunque soggetti a sequestro ai sensi della legge di tale Parte, ne può informare l'Autorità centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte è competente in tal senso, può presentare dette informazioni alle proprie autorità affinché decidano se e quale attività sia opportuna. Le autorità emettono la loro decisione in conformità alla legge del loro paese e, attraverso l'Autorità centrale, riferiscono all'altra Parte le attività svolte.
5. Nel dare applicazione al presente articolo, sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi di reato o cose collegate al reato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-17