Accordo di mutua assistenza

Art. 22

Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale

In vigore dal 18 dic 2019
Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale 1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda. 2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocità.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-22

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Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo