Art. 22 · Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale
Accordo di mutua assistenza

Art. 22

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Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale

In vigore dal 18 dic 2019
Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale 1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda. 2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocità.
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