Accordo di mutua assistenza
Art. 25
Costi e spese
In vigore dal 18 dic 2019
Costi e spese
1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente:
a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all', paragrafo 3;
b) indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all';
c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all';
d) spese sostenute per gli scopi indicati all';
e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all', paragrafo 9;
f) spese e onorari dei periti;
g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonché i costi di trascrizione;
h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati;
i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici.
2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata può essere prestata.
Storico versioni
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