Accordo di mutua assistenza

Art. 25

Costi e spese

In vigore dal 18 dic 2019
Costi e spese 1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente: a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all', paragrafo 3; b) indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'; c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'; d) spese sostenute per gli scopi indicati all'; e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all', paragrafo 9; f) spese e onorari dei periti; g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonché i costi di trascrizione; h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati; i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici. 2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata può essere prestata.
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Costi e spese (Art. 25 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo