Accordo di mutua assistenza

Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 18 dic 2019
Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni. 3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-29

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Entrata in vigore (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo