Accordo trasferimento persone condannate
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2019
ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti",
DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,
RITENENDO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti dei cittadini stranieri privati della libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei loro Paesi,
hanno stabilito quanto segue:
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, il termine
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita nell'esercizio della sua giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva di un giudice, non più soggetta a impugnazione;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti sia stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;
e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per eseguire la parte residua della condanna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-1