Accordo trasferimento persone condannate

Art. 3

Autorità Centrali

In vigore dal 18 dic 2019
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorità Centrale.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-3

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Autorità Centrali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo