Art. 3 · Autorità Centrali
Accordo trasferimento persone condannate

Art. 3

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Autorità Centrali

In vigore dal 18 dic 2019
Autorità Centrali 1. Ai fini del presente Accordo, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria è il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorità Centrale.
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