Accordo trasferimento persone condannate

Art. 4

Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 18 dic 2019
Condizioni per il trasferimento Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione; b) la sentenza è definitiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore ad un anno; d) la persona condannata acconsente al trasferimento; e) in caso di incapacità della persona condannata dovuta a ragioni di età o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante; f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
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