Accordo trasferimento persone condannate

Art. 8

Lingua e legalizzazione

In vigore dal 18 dic 2019
Lingua e legalizzazione 1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell' e all', sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-8

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Lingua e legalizzazione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo