Accordo trasferimento persone condannate
Art. 8
64 / 80Lingua e legalizzazione
In vigore dal 18 dic 2019
Lingua e legalizzazione
1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell' e all', sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell' del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-8