Accordo trasferimento persone condannate

Art. 2

Principi Generali

In vigore dal 18 dic 2019
Principi Generali 1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-2

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