Accordo di mutua assistenza
Art. 24
Riservatezza
In vigore dal 18 dic 2019
Riservatezza
1. Lo Stato richiesto può richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite o che la fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata, ovvero sia rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini e condizioni da esso specificate.
2. Lo Stato richiedente può richiedere che la domanda, il suo contenuto, i documenti a sostegno e ogni attività svolta in conformità alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non può essere eseguita senza violare la riservatezza richiesta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente prima di eseguire la domanda e quest'ultimo di conseguenza decide se la domanda debba essere comunque eseguita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-24