Trattato
Art. 22
Riservatezza
In vigore dal 18 dic 2019
Riservatezza
1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi è un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-t-22