Accordo di mutua assistenza
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2019
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA
IN MATERIA PENALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti",
DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro due Paesi al fine di prevenire la criminalità sulla base del mutuo rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio,
CONSIDERANDO che tale scopo può essere conseguito attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce le norme in materia di assistenza giudiziaria in materia penale,
RICONOSCENDO la necessità di favorire la più ampia misura di mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati ed altri documenti giudiziari e in materia di prove,
DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attività di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i reati collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo, sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo, ed anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo:
a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi ad un reato istituito dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Parti.
b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o destinati ad essere usati in relazione alla commissione di un reato.
c) "proventi di reato" indica i beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale, o il valore di tali beni.
d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili, materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.
Storico versioni
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