Accordo di mutua assistenza
Art. 5
Contenuto della domanda
In vigore dal 18 dic 2019
Contenuto della domanda
1. La domanda di assistenza è formulata per iscritto e riporta la firma o il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle proprie leggi.
2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare:
a) l'autorità competente che conduce le indagini, il procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda;
b) una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e il luogo di commissione del reato, gli eventuali danni da questo causati, e la loro denominazione giuridica;
c) le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e la pena prevista;
d) lo scopo della domanda e la descrizione dell'assistenza domandata;
e) il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso;
f) il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda, in casi di provata urgenza;
g) le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda, in conformità al successivo , paragrafo 3;
h) informazioni sulle indennità e rimborsi previsti per la persona citata a comparire nello Stato richiedente a fini di assunzione di prove, in conformità al successivo , paragrafo 3;
i) ogni informazione necessaria per assunzione di prove in videoconferenza, in conformità al successivo , paragrafo 5.
3. La domanda di assistenza deve indicare anche le seguenti informazioni:
a) l'identità dei soggetti indagati o perseguiti;
b) l'identità dei soggetti da identificare o trovare e il luogo in cui questi possano trovarsi;
c) l'identità e la residenza della persona nei cui confronti deve essere effettuata la notificazione e la sua posizione rispetto al procedimento, nonché le modalità di effettuazione della notificazione;
d) l'identità e la residenza della persona che deve testimoniare o rendere altre dichiarazioni;
e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare;
g) eventuali procedure speciali richieste per dare esecuzione alla domanda e i motivi delle stesse;
h) eventuali necessità di riservatezza;
i) ogni altra informazione che può agevolare l'esecuzione della domanda.
4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non è sufficiente a soddisfare i requisiti del presente Accordo, può richiedere informazioni supplementari.
5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorità centrali, può essere trasmessa attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali casi, la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.
Storico versioni
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