Accordo di mutua assistenza

Art. 7

Rifiuto o rinvio dell'assistenza

In vigore dal 18 dic 2019
Rifiuto o rinvio dell'assistenza 1. Lo Stato richiesto può rifiutare, interamente o in parte, l'assistenza domandata quando: a) l'esecuzione della domanda è contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto; b) l'esecuzione della domanda può mettere in pericolo la sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico; c) la domanda riguarda un reato di natura politica o un reato collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati politici: i. omicidio o tentato omicidio; ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere fisico o la libertà di una persona; iii. terrorismo e ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti; d) la domanda riguarda un reato esclusivamente militare; e) il reato per cui la domanda è formulata è punito nello Stato richiesto con una pena di una tipologia vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto; f) la domanda è formulata per indagare, perseguire, punire o promuovere altri tipi di azioni contro una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinione politica ovvero è motivata da pregiudizi legati a tali aspetti; g) l'assistenza giudiziaria è domandata per procedimenti penali in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria. 2. Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto. 3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato richiesto può valutare se concedere l'assistenza. Le Autorità centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la richiesta è eseguita secondo le modalità concordate. 4. Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi del rifiuto o del rinvio.
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