Accordo di mutua assistenza

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 18 dic 2019
Ambito di applicazione 1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. 2. L'assistenza comprende: a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose; b) la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali; c) la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorità competenti dello Stato richiedente; d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova; e) l'effettuazione e trasmissione di perizie; f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; g) l'effettuazione di interrogatori; h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attività processuali; i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose; j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri; k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato; l) la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario; m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico; n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto. 3. Il presente Accordo non si applica a: a) l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della libertà personale; b) l'estradizione di persone; c) l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente; d) il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena. 4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-adm-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo