Accordo trasferimento persone condannate

Art. 23

Modifica

In vigore dal 18 dic 2019
Modifica 1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati. 2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sarà effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrerà in vigore in conformità all'.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-23

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Modifica (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo