Accordo trasferimento persone condannate

Art. 22

Entrata in vigore

In vigore dal 18 dic 2019
Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato notificherà all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Entrata in vigore (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo