Accordo trasferimento persone condannate
Art. 22
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In vigore dal 18 dic 2019
Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato notificherà all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.
Storico versioni
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