Art. 22 · Entrata in vigore
Accordo trasferimento persone condannate

Art. 22

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Entrata in vigore

In vigore dal 18 dic 2019
Entrata in vigore 1. Ciascuno Stato notificherà all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.
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