Accordo trasferimento persone condannate

Art. 17

Transito

In vigore dal 18 dic 2019
Transito 1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. 5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se: a) la persona condannata è un proprio cittadino; b) il fatto per il quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.
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Transito (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo