Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 18 dic 2019
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli , pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli , pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli , pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l', commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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