Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 18 dic 2019
1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' del Trattato di cui all', comma 1, lettera a), della presente legge, dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera b), della presente legge e dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera c), della presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-rd-2