Art. 23 · Modifica
Accordo trasferimento persone condannate

Art. 23

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Modifica

In vigore dal 18 dic 2019
Modifica 1. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati. 2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sarà effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrerà in vigore in conformità all'.
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