Accordo trasferimento persone condannate

Art. 14

Grazia, amnistia, indulto

In vigore dal 18 dic 2019
Grazia, amnistia, indulto 1. Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato. 2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo